In caso di installazione di un impianto fotovoltaico con o senza accumulo si può rientrare nella detrazione 50% IRPEF. La detrazione del 50% dell’IRPEF è utilizzabile solamente dalle persone fisiche.
Quali interventi rientrano nella detrazione del 50%
Tutti gli interventi che ricadono nella manutenzione straordinaria (rifacimento per adeguamento a norme di legge (anche sicurezza), sostituzione della caldaia o del bruciatore, rifacimento o riparazione delle tubazioni di mandata o di ritorno, sostituzione integrale degli elementi radianti, adeguamento delle canne fumarie, delle canne di esalazione e della ventilazione dei locali alle norme di legge, adeguamento od integrazione dei servizi igienici, rifacimento dell’impianti idrico di distribuzione interna, formazione di impianti di riscaldamento dell’acqua sanitaria, sostituzione degli apparecchi sanitari, piastrellature e opere murarie conseguenti alla sostituzione di apparecchi sanitari, sostituzione di eventuali serbatoi di accumulo acqua potabile, installazione di contatori divisionali di acqua calda e fredda).
Ovviamente rientrano anche gli impianti fotovoltaici come specifica la nota seguente.
Nota dell'Agenzia delle Entrate sugli impianti fotovoltaici
L’Agenzia Centrale dell’Entrate si è pronunciata con tanto di richiamo alla normativa in merito alla detrazione IRPEF per gli impianti fotovoltaici.
“L'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica possono beneficiare della detrazione fiscale del 36%, per un ammontare massimo di spesa di 48.000 euro. Limitatamente alle spese sostenute dal 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012 - Misure urgenti per la crescita del Paese) al 30 giugno 2013." La detrazione fiscale aumenta al 50%, entro il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Di conseguenza dal 1° luglio 2013 la detrazione del 36% per le spese di ristrutturazione, prevista per un ammontare massimo di spese di 48.000 euro, avrà carattere permanente, sostituendo sia il regime transitorio (detrazione fiscale del 50%), che opera solo fino al 30 giugno 2013, sia la detrazione per il risparmio energetico (detrazione fiscale del 55%).
Ciò deriva dal nuovo articolo 16 bis del TUIR (il Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Tale articolo copre gli "interventi finalizzati al risparmio energetico, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili dell'energia" che sono esplicitamente detraibili al 36-50%.
Il fotovoltaico, invece, non rientra tra le opere detraibili al 55% perché, come spiega l'Agenzia:
“Tali impianti, infatti, non potevano beneficiare della detrazione del 55% sul risparmio energetico, in quanto l'articolo 1, comma 346, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, incentiva l'installazione di "pannelli solari" esclusivamente "per la produzione di acqua calda", non rientrando tra gli interventi di riqualificazione energetica”
Ma l'Agenzia va anche oltre, specificando quali sono i soggetti che possono ottenere la detrazione Irpef. L'elenco è lungo:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie); locatari o comodatari;
- soci di cooperative divise e indivise;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce;
- soci di società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari, alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento di ristrutturazione, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.