L’unbundling implica l’obbligo di separazione amministrativa e contabile per tutte le imprese che operano nell’ambito dell’energia elettrica e del gas, allo scopo di evidenziare la marginalità legata ad attività ai fini tariffari. La norma di riferimento è regolamentata nel TIU (Testo Integrato Unbundling), approvato con la delibera 11/07 dell’AEEGSI (Autorità Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico).
Tutti i soggetti iscritti all’anagrafica AEEGSI, istituita ai sensi del GOP 35/08, sono vincolati alla raccolta dati unbundling contabile, compilando la dichiarazione preliminare. Con tale modalità avviene la comunicazione di assoggettamento o meno all’invio dei conti annuali separati regolamentati dal TUI (in caso di esenzione occorre specificarne i motivi). Tra gli adempimenti previsti sono compresi il pagamento del contributo di funzionamento e la compilazione di alcune raccolte dati a cadenza annuale. Ricordiamo inoltre che la produzione di energia da fotovoltaico può beneficiare del regime di separazione semplificata attraverso la tenuta di una rendicontazione contabile nel bilancio aziendale, per un successivo trasferimento dei dati all'AEEG tramite apposito portale.
L’AEEG effettua delle verifiche ispettive su tali adempimenti, con l’eventuale applicazione di sanzioni (decreto legislativo 93/2011). Ecco in sintesi obblighi e direttive previsti ai sensi sella Delibera AEEGSI 11/2007, integrata dalla Delibera 443/2012:
-Esenzione totale per i gestori di impianti con una potenza complessiva inferiore ai 100 kW, che non sono tenuti né alla compilazione della dichiarazione preliminare né all’invio dei conti annuali separati. Sono inoltre esonerati dall'iscrizione all'Anagrafica operatori (ai sensi della deliberazione dell'Autorità 443/2012/A);
-Dichiarazione preliminare unbundling: le società di capitali sono tenute ad effettuare tale comunicazione su un apposito portale informatico. I titolari di impianti con capacità di generazione non superiore a 1 MW (piccola generazione elettrica) e gli autoproduttori (che autoconsumo almeno il 70% dell'energia prodotta durante l'esercizio) sono esclusi dall’obbligo di invio dei conti annuali separati, ma sono tenuti comunque ad inviare all’Autorità la dichiarazione preliminare;
-Conti annuali separati (CAS): con cadenza annuale e comunque entro i termini previsti, i soggetti coinvolti sono tenuti a presentarli, riclassificando il bilancio di esercizio secondo un apposito schema in modo da distinguere l’attività di produzione dell’energia elettrica dalle altre attività aziendali.
Ulteriori informazioni e documenti di interesse per gli operatori soggetti agli obblighi di separazione amministrativa e contabile sono reperibili sul sito dell’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il sistema idrico (www.autorita.energia.it).
OMNIA SRL Professional Advisor affianca gli operatori del fotovoltaico con un servizio qualificato per le operazioni di separazione contabile, comunicazione unbundling e versamento del contributo per il funzionamento dell’AEEGSI.
« Consulenza